Statuto

Statuto “G.B. Zanella ODV”

Associazione riconosciuta — Sede in Trento, via Tommaso Gar, n.1

Regolamentata dal D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e dalle norme di settore vigenti per i servizi all’infanzia.


Titolo I — Costituzione e scopi

Art. 1 – Costituzione

1. È costituita l’associazione riconosciuta denominata “G.B. Zanella” con sede in Trento, via Tommaso Gar, n.1. Essa è regolamentata dal D. Lgs. 117/2017 e s.m. (Codice del Terzo Settore) e dalle norme di settore vigenti per i servizi all’infanzia.

2. L’associazione ha sede legale nel Comune di Trento (TN).

3. Essa opera nel territorio della Provincia Autonoma di Trento.

4. L’associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in ambito provinciale.

5. L’associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “ODV”

1. A decorrere dall’avvenuta istituzione del RUNTS, la denominazione diventerà “G.B. Zanella ODV”.

2. L’associazione dovrà utilizzare “ODV” negli atti, corrispondenza e comunicazioni al pubblico.

Art. 3 – Scopo e Finalità

1. L’associazione fonda la propria attività sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.

2. L’associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso attività di educazione e istruzione.

3. L’associazione persegue le seguenti finalità:

  • Gestire servizi educativi per l’infanzia per favorire il pieno ed armonico sviluppo della personalità dei bambini.
  • Diffondere e promuovere una cultura educativa rispondente ai bisogni materiali e spirituali.
  • Promuovere la “scuola autonoma della comunità” come realtà sociale.

L’associazione vuole offrire eguaglianza di opportunità educative a tutti i bambini.

Art. 4 – Attività

1. Per raggiungere lo scopo l’associazione potrà svolgere:

  • Attività di scuola dell’infanzia.
  • Attività di altri servizi per l’infanzia (nido, animazione estiva, grest).
  • Attività culturali per bambini e genitori.
  • Ogni altra attività collegata con quelle precedenti.

2. L’associazione può svolgere attività secondarie e strumentali. Potrà porre in essere raccolte pubbliche di fondi.


Titolo II — Norme sul rapporto associativo

Art. 5 – Ordinamento interno

L’ordinamento è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza. Le cariche sono elettive.

Art. 6 – Associati

Possono essere ammessi persone fisiche e organizzazioni di volontariato. L’adesione è a tempo indeterminato. I soci possono essere: ordinari, benefattori e onorari.

Art. 7 – Soci ordinari

Soci ordinari sono le persone la cui richiesta di adesione è accolta e che versano la quota fissata dall’assemblea.

Art. 7 bis – Soci benefattori

Persone che hanno svolto attività particolarmente importanti per l’associazione. Ammessi con delibera dell’assemblea a maggioranza qualificata dei 2/3.

Art. 7 ter – Soci onorari

Il parroco pro-tempore della Parrocchia di S. Maria Maggiore di Trento e un rappresentante della Parrocchia.

Art. 8 – Procedura di ammissione

Domanda scritta al Consiglio Direttivo che delibera entro 90 giorni. L’accoglimento è comunicato entro 30 giorni. Il rigetto deve essere motivato con diritto di appello all’Assemblea.

Art. 9 – Diritti e doveri degli associati

Diritti: partecipare all’Assemblea con voto, essere informati, esaminare i libri sociali.

Doveri: adottare comportamenti conformi alle finalità, rispettare lo Statuto, versare la quota associativa.

I soci benefattori ed onorari godono degli stessi diritti e doveri, escluso il versamento della quota.

Art. 10 – Cessazione del rapporto associativo

Recesso volontario: mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Mancato pagamento: entro 60 giorni dall’inizio dell’esercizio sociale.

Esclusione: per comportamento contrastante con gli scopi, violazioni statutarie, danni arrecati, condanne incompatibili.


Titolo III — Norme sul volontariato

Art. 11 – Volontari

I volontari prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito. L’associazione deve assicurare i volontari contro infortuni e malattie. Le spese possono essere rimborsate se documentate.

Art. 12 – Volontari e persone retribuite

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro. L’associazione può assumere lavoratori nei limiti necessari, non superiori al 50% del numero dei volontari.


Titolo IV — Organi sociali

Art. 13 – Organi dell’associazione

Sono organi dell’associazione: l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, l’organo di controllo (se obbligatorio). Ai componenti non può essere attribuito alcun compenso, salvo rimborso spese documentate.

Art. 14 – L’Assemblea degli associati

L’Assemblea è l’organo sovrano, composta da tutti gli associati in regola con la quota. Ciascun associato può intervenire personalmente o tramite delega (max 1 per associato). Convocata almeno una volta l’anno per il bilancio. Convocazione tramite lettera o e-mail almeno 8 giorni prima. Può riunirsi anche in videoconferenza.

Art. 15 – Assemblea ordinaria

Competenze: approvare bilancio, programma annuale, bilancio sociale; nominare soci benefattori; eleggere e revocare membri del Consiglio Direttivo e dell’organo di controllo; decidere su ricorsi; approvare regolamenti.

Quorum: prima convocazione: metà più uno degli associati; seconda convocazione: qualsiasi numero.

Art. 16 – Assemblea straordinaria

Delibera su modifiche statutarie, scioglimento, trasformazione, fusione o scissione. Modifiche statutarie: prima convocazione 3/4 degli associati; seconda convocazione metà più uno. Scioglimento: 3/4 degli associati in entrambe le convocazioni.

Art. 17 – Regole di voto

Un voto per associato. Diritto di voto per iscritti da almeno 3 mesi in regola con la quota. Voto palese normalmente; scrutinio segreto per elezioni cariche o su richiesta di 1/10 dei presenti.

Art. 18 – Il Consiglio Direttivo

Eletto dall’Assemblea tra gli associati, composto da 3 a 7 membri. Durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Art. 19 – Convocazione e funzionamento

Convocato dal Presidente o su richiesta di 1/3 dei Consiglieri. Avviso almeno 4 giorni prima. Riunioni valide con la maggioranza dei componenti; deliberazioni a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Art. 20 – Competenze del Consiglio Direttivo

I più ampi poteri per l’amministrazione: approvare bilancio e programma; nominare Presidente, Vicepresidente e Segretario; decidere su ammissioni ed esclusioni; redigere regolamenti; decidere la quota associativa; deliberare convocazione Assemblea; curare i libri sociali.

Art. 21 – Decadenza dei Consiglieri

La carica si perde per dimissioni, revoca, incompatibilità o perdita della qualità di associato. Sostituzione attingendo alla lista dei non eletti. Se cessa la maggioranza, nuovo Consiglio entro 30 giorni.

Art. 22 – Il Presidente

Legale rappresentante dell’associazione. Nominato dal Consiglio Direttivo. Firma atti e documenti, tiene rapporti con autorità, dirige l’attività sociale, convoca e presiede Assemblea e Consiglio. Sostituito dal Vicepresidente in caso di assenza.

Art. 23 – Decadenza del Presidente

Per dimissioni, revoca, incompatibilità o perdita della qualità di associato. Il Vicepresidente convoca il Consiglio entro 30 giorni per eleggere il nuovo Presidente.

Art. 24 – L’organo di controllo

Qualora nominato: un unico componente o 3 membri, eletti dall’Assemblea. Rimane in carica 3 anni, rieleggibile. I membri devono essere indipendenti e non possono ricoprire altre cariche.

Art. 25 – Competenze dell’organo di controllo

Vigila su legge e Statuto, assetto organizzativo e contabile, esercita controllo contabile, partecipa alle riunioni del Consiglio e dell’Assemblea senza diritto di voto.

Art. 26 – Responsabilità degli organi sociali

Delle obbligazioni risponde l’associazione col proprio patrimonio. L’associazione può stipulare polizze assicurative per gli amministratori.