Statuto-Associazione

STATUTO "G.B. ZANELLA ODV"

Titolo I
Costituzione e scopi


Art. 1 Costituzione

E' costituita l'associazione riconosciuta denominata “‘G.B. Zanella” con sede in Trento, via Tommaso Gar, n.1, di seguito indicata anche come “associazione”. Essa è regolamentata dal D. Lgs. 117/2017 e s.m. (da qui in avanti indicato anche “Codice del Terzo Settore” o “Codice”) e dalle norme di settore vigenti per i servizi all'infanzia.

2. L’associazione ha sede legale nel Comune di Trento (TN). L’eventuale variazione dell'indirizzo della sede legale nell’ambito del Comune di Trento non comporta modifica statutaria; la variazione dell'indirizzo della sede legale viene deliberata del Consiglio Direttivo che provvede agli adempimenti conseguenti presso gli uffici competenti.

3. Essa opera nel territorio della Provincia Autonoma di Trento.

4. L’associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in ambito provinciale.

5. L’associazione ha durata illimitata.


Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “odv” o dell’indicazione di “organizzazione di
volontariato”

1. A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “ODV” o l’indicazione di “organizzazione di volontariato” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS,
la denominazione dell’associazione diventerà quindi “G.B. Zanella ODV”.

2. L’associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “organizzazione di volontariato” o l’acronimo “ODV” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. Fino all’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l’acronimo “ODV” o l’indicazione di “organizzazione di volontariato” potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l’associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 266 del 1991.


Art. 3 Scopo e Finalita'

1. L’associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.

2. L’associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, e prevalentemente in favore di terzi, di attività interesse generale di cui al Decreto legislativo 117 del 2017, e, precisamente: educazione e istruzione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53 e successive modificazioni, nonché di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.


3. L’associazione persegue la seguente finalità:

- gestire servizi educativi per l'infanzia per favorire il pieno ed armonico sviluppo della personalità dei bambini per una loro educazione integrale, secondo i principi della concezione cristiana della vita,

- diffondere e promuovere una cultura educativa rispondente ai bisogni materiali e spirituali, ai valori, alle tradizioni e alle prospettive della comunità e della più ampia società civile nel rispetto del primario dovere-diritto dei genitori di educare e d istruire i figli.

- promuovere la "scuola autonoma della comunità" come realtà sociale ove si svolge la personalità umana e quindi come principio regolativo delle scuole dell'infanzia, interpretando e diffondendo la cultura dell'autonomia, della partecipazione e delle realtà associative.


L'associazione vuole offrire una effettiva eguaglianza di opportunità educative a tutti i bambini, tendente a superare i condizionamenti sociali, culturali ed ambientali per assicurare ad ognuno una concreta realizzazione del diritto allo studio e dei diritti dei bambini. L'associazione promuove, in particolare, l'acquisizione di un comune livello culturale di base che superi concretamente ogni tipo di discriminazione, anche come armonica
preparazione alla frequenza della scuola primaria.

Art.4 - Attività

1. Per raggiungere lo scopo di cui all'art. 3 l’associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- attività di scuola dell'infanzia, perseguendo le finalità previste dalle leggi di settore con la partecipazione delle comunità locali, degli enti che operano nel settore ed in collaborazione con le famiglie; per l'attività di scuola dell'infanzia equiparata l'associazione osserverà tutte le disposizioni normative vigenti della Provincia Autonoma di Trento, che ha competenza primaria in materia;

- attività di altri servizi per l'infanzia, come, ad esempio, nido o animazione estiva, grest e servizi analoghi;

- attività culturali per i bambini ed i genitori di interesse sociale con finalità educative;

- svolgere ogni altra attività comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L’associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

3. L’associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.


Titolo II

Norme sul rapporto associativo


Art.5 - Norme sull’ordinamento interno

1. L’ordinamento interno dell’associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’associazione.


Art.6 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'associazione le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, fermo restando il rispetto delle percentuali previste dall'art. 32, comma 2 del Codice.

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal competente organo a norma di statuto.

4. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

5. I soci possono essere: ordinari, benefattori e onorari.


Art. 7 Soci ordinari

1. Soci ordinari sono le persone la cui richiesta di adesione è accolta a norma di Statuto e che versano la quota fissata dall'assemblea dei soci.


Art. 7 bis Soci benefattori

1. Possono essere ammessi a far parte dell’associazione in qualità di socio benefattore le persone che hanno svolto attività particolarmente importanti per l'associazione e per l'infanzia.

2. I soci benefattori vengono ammessi mediante delibera dell’assemblea dei soci, a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto al voto, derogando alla procedura ordinaria di cui all’art. 8 del presente Statuto.


Art. 7 ter Soci onorari

3. In deroga a quanto previsto all'art. 7 bis e alla procedura ordinaria di cui all’art. 8 del presente Statuto, è altresì ammesso a far parte dell’associazione in qualità di socio onorario il parroco pro-tempore della Parrocchia di S. Maria Maggiore di Trento e un rappresentante della Parrocchia di S. Maria Maggiore di Trento.

Art.8 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell’adesione all’associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 90 (giorni) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo
idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.


Art.9 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

a)
partecipare all'Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
b)
essere informati delle attività ed iniziative dell’associazione e di partecipare alle stesse, secondo modalità che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo;
c)
esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall’art.17, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

a) adottare comportamenti conformi allo spirito ed alle finalità dell’associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. I soci benefattori ed onorari godono degli stessi diritti e degli stessi doveri, escluso il dovere del versamento della quota associativa.

5.Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.


Art.10 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto con l'accettazione del Consiglio Direttivo, che viene comunicata entro trenta (30) giorni al recedente; in caso di mancata accettazione il recesso avviene con lo scadere dell’esercizio sociale in corso, purchè sia presentato almeno 3 (tre) mesi prima della chiusura dello stesso;

b) mancato pagamento della quota associativa entro 60 (sessanta) giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. Il
Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art.8 del presente Statuto.
2. L’associato può invece essere escluso dall’associazione per:

a) comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione;

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

c) aver arrecato all’associazione danni materiali o morali o di immagine;

d) aver riportato condanne o provvedimenti che comportano l’interdizione, l’inabilitazione, il fallimento, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi, o in presenza delle cause ostative all'assunzione previste per il personale che opera a contatto con minorenni.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della
comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.


Titolo III

Norme sul volontariato


Art.11 - Volontari e attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L’associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L’associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.


Art.12 - Volontari e persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L’associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.


Titolo IV

Organi sociali

Art. 13 - Organi dell’associazione
1. Sono organi dell’associazione:
l’Assemblea dei soci;
l’organo di amministrazione o Consiglio Direttivo;
l’organo di controllo, obbligatoriamente nominato al
verificarsi delle condizioni di cui all’art.30 del Codice
del Terzo settore.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell’organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397, co. 2, del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. L’elezione degli organi dell’associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato
attivo e passivo.

Art. 14 - L’Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento
1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato.
E' ammessa 1 (una) delega per associato.
3. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
L’Assemblea può essere inoltre convocata:
a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del
Consiglio Direttivo;
b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.
Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della
richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla
convocazione dell’Assemblea.
4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L’avviso deve indicare il
luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno.
L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza od altro mezzo analogo, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la
discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Se nel corso della riunione
venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata
sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
6. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato, indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante se appositamente nominato. Il verbale è
trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’associazione.
8. I membri del Consiglio direttivo non possono votare in assemblea i provvedimenti che riguardano gli amministratori.

Art. 15 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell’Assemblea ordinaria:
a) approvare il bilancio di esercizio, previamente approvato
dal Consiglio Direttivo;
b) approvare l’eventuale programma annuale, predisposto dal
Consiglio Direttivo;
c) approvare l’eventuale bilancio sociale, previamente
approvato dal Consiglio Direttivo;
d) nominare i soci benefattori;

e) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;

f) eleggere e revocare i componenti dell’organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;

h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’associazione;

i) approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’associazione;

l) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;

m) deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.


Art.16 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell’Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è
validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.


Art.17 - L’Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum; sono fatte salve le disposizioni previste per i soci onorari al comma 4 dell'art. 9.

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.


Art.18 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’associazione, è eletto dall’Assemblea tra gli associati, che se sono soci ordinari devono essere in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un numero di membri. eletti dall'assemblea, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito
dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi, o se si è in presenza delle cause ostative all'assunzione previste per il personale che opera a contatto con minorenni.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

4. Il Consiglio Direttivo può cooptare tra i soci una persona esperta, senza diritto di voto, in grado di contribuire
alla migliore funzionalità del servizio scolastico; i soci onorari partecipano al Consiglio Direttivo.


Art.19 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza od altro mezzo analogo secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’associazione.


Art. 20 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) approvare il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

b) redigere l’eventuale programma annuale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

c) approvare l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

d) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell’associazione;

e) decidere sulle domande di adesione all’associazione e sull’esclusione degli associati;

f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

g) decidere la quota associativa annuale, determinandone l’ammontare;

h) deliberare la convocazione dell’Assemblea;

i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

l) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;

m) curare la tenuta dei libri sociali dell’associazione;

n) deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

o) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

p) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’associazione.

3. Il Segretario, che può essere anche persona diversa dai consiglieri, si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a queste delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.


Art. 21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:


a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’associazione;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art.18, c.2, del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile,
la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.
Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.


Art. 22 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell’associazione è nominato all’interno del Consiglio Direttivo.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l’elezione.

4. La carica di Presidente si perde, inoltre, per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’associazione, ed in particolare ha il compito di:

a)
firmare gli atti e i documenti che impegnano l’associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
b)
tenere rapporti con autorità, enti pubblici e verso terzi;
c)
curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
d)
dirigere l'attività sociale, coordinando l'esercizio delle competenze dei singoli organi;
e)
adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 30 (trenta) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
f)
convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

7. Il Presidente, previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo, può conferire il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione ad altri Consiglieri.


Art. 23 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’associazione;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art.18, c.2, del presente Statuto;


d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall’incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare il Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all’elezione del nuovo Presidente. Fino all’elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.


Art. 24 - L’organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L’organo di controllo, qualora nominato, è formato da un unico componente ovvero, se prescritto dalla legge,
da 3 (tre) membri, eletti dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

2. L’organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente, se costituito in forma collegiale.

4. Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’organo di controllo decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte ell’Assemblea.

6. I membri dell’organo di controllo, a cui si applica l’art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’associazione.


Art. 25 - Competenze dell’organo di controllo

1. È compito dell’organo di controllo:

a) vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’associazione, e sul suo concreto funzionamento;

c) esercitare il controllo contabile;

d) esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

e) attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art.14 del Codice. L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall’art. 31, c.1, del Codice del Terzo Settore, l’organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo deve essere composto da revisori legali iscritti nell’apposito Registro.

3. L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.


Art.26 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall’associazione risponde soltanto l’associazione col proprio patrimonio.

2. I Consiglieri, i componenti dell’organo di controllo - qualora nominati - rispondono nei confronti dell’associazione, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

3. L'associazione può stipulare polizze assicurative per le responsabilità degli amministratori.


Titolo V

Libri sociali


Art.27 - Libri sociali e registri

1. L’associazione deve tenere le seguenti scritture:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L’associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L’associazione deve tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.


Titolo VI

Norme sul patrimonio dell’associazione e sul bilancio di esercizio


Art.28 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell’associazione è indivisibile ed è costituito:

a) da eventuali beni mobili e immobili di cui l'associazione possiede diritti reali;

b) da eventuali beni mobili e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;

c) dalle risorse economiche elencate nel successivo articolo 31;

d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2. Il patrimonio dell’associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4. Il patrimonio dell'associazione non può essere inferiore a quello previsto per le associazioni con personalità giuridica. L'associazione si dota di un fondo di garanzia per le obbligazioni verso terzi nella misura indicata dalla autorità competente.


Art.29 - Risorse economiche

1. L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) quote associative;

b) contributi e finanziamenti pubblici e privati;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rendite patrimoniali;

e) attività di raccolta fondi;

f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;

g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo Settore;

h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

2. Per l’attività di interesse generale prestata l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all’art.6 del Codice del Terzo settore.


Art. 30 - Bilancio di esercizio

1. L’esercizio sociale coincide con l’anno scolastico che inizia l’1 settembre e termina il 31 agosto dell’anno successivo.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi)
giorni dalla chiusura dell’esercizio, salvo il verificarsi di eccezionali fattori esterni, che devono essere esplicitati all'assemblea: in questi casi eccezionali in ogni caso il bilancio deve essere approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell’associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione nella sede.


Titolo VII

Fusione e Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio


Art.31- Fusione

E' prevista la fusione per incorporazione oppure con la costituzione di un nuovo ente con altra/altre enti del terzo settore; la fusione viene deliberata dall'Assemblea straordinaria nel rispetto delle disposizioni vigenti.


Art.32 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell’associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto all’ Arcidiocesi di Trento con l’obbligo di destinazione ad opere di educazione o assistenza o od altra scuola materna che venisse eretta a mente del presente Statuto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del Terzo Settore.


Titolo VIII

Disposizioni finali e norme di rinvio


Art.33 Disposizioni transitorie

1. Gli organi sociali, in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, rimangono in carica sino alla prossima assemblea elettiva.


Art.34 Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione nonché la normativa provinciale vigente, in quanto compatibili.






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